Secondo il regolamento relativo alla riforma degli ordinamenti professionali, i professionisti hanno l’obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa su misura per i danni che i clienti possono subire per effetto dello svolgimento dell’attività professionale (inclusa la custodia di valori e di documenti consegnati dal cliente).
Nel momento in cui assume un incarico, il professionista ha il dovere di far conoscere al cliente non solo gli estremi della polizza assicurativa, ma anche il massimale relativo.
Il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha diramato una nota apposita.
Il contatto con l'utenza
L'obbligo di sottoscrivere una polizza di RC professionale scatta solo nel momento in cui l’attività professionale viene esercitata in concreto, dato che tale eventualità comporta un contatto diretto con l’utenza.
È a quel punto, infatti, che i clienti devono essere tenuti al riparo dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli che potrebbero essere causate da un errore o da una negligenza.
La situazione per gli Ingegneri
Anche in virtù di tale constatazione il rispetto dell’obbligo cambia e va modulato a seconda dei casi, ma soprattutto in base alle differenti tipologie di professionisti che sono iscritti ai rispettivi ordini.
Il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri afferma che non si può pretendere che un professionista iscritto all'ordine sottoscriva una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale anche nel caso in cui eserciti in forma autonoma la professione di ingegnere.
La responsabilità civile
Per esempio, gli ingegneri che vengono assunti da un ente pubblico o da una pubblica amministrazione lavorano unicamente per conto del proprio datore di lavoro, vale a dire l’ente o l’amministrazione di cui fanno parte.
In tal caso sono l’ente o l’amministrazione ad avere la responsabilità civile nei confronti degli utenti dal punto di vista formalmente giuridico, e sono loro – in caso di danni – a dover essere imputati per un eventuale risarcimento.
Lo stesso dicasi per gli ingegneri che sono impiegati presso un datore di lavoro privato.
Che cosa è assicurato?
1) RCT: tutela l’Assicurato dalle richieste di risarcimento avanzate da terzi.
2) RCO: tutela l’Assicurato dalle richieste di risarcimento avanzate dai propri dipendenti.
La compagnia di assicurazione indennizza i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (cd. Massimale o Sottolimite).
Dove vale la copertura?
- La garanzia RCT vale nel territorio dei Paesi dell’Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di S.Marino.
- La garanzia RCO è operante in tutto il Mondo.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Fermo restando che l’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui hai firmato la polizza e pagato il premio, salvo che la polizza non stabilisca una data successiva, l’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione e da questi denunciate
all'Impresa nel medesimo periodo, conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato non anteriormente alla data di retroattività specificata sul frontespizio di polizza.
La validità dell’assicurazione è generalmente annuale, salvo quanto diversamente pattuito ed indicato in polizza.
Come posso disdire la polizza?
Puoi disdire il contratto mediante lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza naturale.
In caso di polizza poliennale, ai sensi dell’art. 1899 del Codice Civile puoi altresì recedere dal contratto trascorsi i primi 5 anni di durata, con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
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