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Indennità forfettaria per interventi chirurgici


L’Indennità forfettaria per interventi chirurgici è un’innovativa copertura sanitaria che garantisce il pagamento di un indennizzo “predefinito” a seguito di intervento chirurgico, reso necessario da malattia o infortunio, eseguito in strutture sanitarie sia private che pubbliche

E’ una polizza dedicata a chi manifesta l’intenzione di avvalersi di un piano assicurativo sanitario semplice ed economico. Decisamente indicata per i “single”, le giovani coppie.


Che cosa è assicurato?

La polizza Indennità forfettaria per interventi chirurgici garantisce il pagamento di un indennizzo in conseguenza di ricovero per intervento chirurgico reso necessario da malattia o infortunio. Vengono indennizzati i danni subiti dall’assicurato fino a un importo massimo stabilito in polizza (cd. capitale assicurato) con riferimento a ciascuna garanzia.

Che cosa non è assicurato?

Non sono comprese in garanzia le conseguenze dirette di infortuni, nonché di malattie (quindi anche stati patologici) che abbiano dato origine a cure, o esami, o diagnosi anteriori alla stipulazione della polizza.

Non sono compresi nemmeno gli infortuni conseguenti a stato di etilismo acuto (alcolismo), ad abuso di psicofarmaci o di allucinogeni, a tossicodipendenza; alle prestazione con finalità estetiche, dietologiche fitoterapiche e omeopatiche, alle manifestazioni inerenti malattie mentali, disturbi psicologici e quelli riferibili ad “esaurimento nervoso” e le conseguenze di trasmutazioni del nucleo dell’atomo e radiazioni provocate.


Ci sono limiti di copertura?

Sono previste esclusioni e le garanzie possono presentare franchigie, scoperti e limiti di indennizzo specifici.

Dove vale la copertura?

Le garanzie della polizza sono valide in tutto il mondo.


Che obblighi ho?

Quando viene sottoscritto il contratto, l’assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportino un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza oppure la perdita totale o parziale dell’indennizzo.


Quando e come devo pagare?

La prima rata di premio deve essere pagata alla sottoscrizione della polizza, le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste. Il premio di polizza può essere pagato con assegno bancario o circolare N.T., bonifico bancario; bancomat; contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore oppure addebito automatico sul conto corrente bancario qualora il contraente aderisca al sistema di pagamento tramite SEPA Direct Debit.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L’assicurazione comincia a partire dalle ore 24 del giorno in cui viene firmata la polizza e viene pagato il premio, a meno che che la polizza stabilisca una data di decorrenza diversa. La validità dell’assicurazione è annuale, salvo quanto diversamente pattuito ed indicato in polizza.

In alcuni casi sono previsti dei termini di aspettativa, detti anche “carenze”, per cui la copertura assicurativa inizia:

a) dal 180° giorno successivo per le conseguenze di stati patologici (malattie) diagnosticati, o sottoposti ad accertamenti, o curati anteriormente alla stipulazione della polizza, purché dichiarati dagli Assicurati nel questionario sanitario e compresi in garanzia mediante specifico atto contrattuale;

b) dal 300° giorno successivo per il parto cesareo (o per il parto fisiologico relativamente alle cure al neonato) e per le patologie varicose manifestatesi dopo la stipulazione della polizza;

c) dal 180° giorno successivo per gli stati patologici, diversi da quelli indicati al precedente punto, non conosciuti dall’Assicurato ma insorti, secondo giudizio medico, anteriormente alla stipulazione della polizza stessa;

d) dal 30° giorno successivo per le altre malattie. Per l’aborto terapeutico e per le malattie dipendenti da gravidanza o puerperio, la garanzia è operante - con il termine di aspettativa di 90 giorni - soltanto se la gravidanza ha avuto inizio in un momento successivo a quello di effetto della polizza.

Come posso disdire la polizza?

Il contratto assicurativo può essere disdetto con lettera o pec (posta certificata), che deve pervenire alla Compagnia o all’Agenzia con preavviso di 60 giorni (30 se sei consumatore sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 206/2005 “Codice del Consumo”) rispetto alla scadenza annuale.

In caso di polizza poliennale, ai sensi dell’art. 1899 del Codice Civile si può recedere dal contratto trascorsi i primi 5 anni di durata, sempre tramite lettera raccomandata o pec che deve pervenire alla Compagnia o all’Agenzia con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

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