Il Decreto Legislativo numero 40 del 28/02/2021 che entrerà in vigore il 01/01/2022 introduce una serie di novità in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali tra cui il DIVIETO di sciare sotto l’effetto di alcool o sostanze stupefacenti, ma non solo!
L’articolo 18 del Decreto Legge stabilisce che “Lo sciatore è responsabile della condotta tenuta sulle piste da sci”, in questa ottica lo sciatore che utilizzi le piste da sci alpino ”deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi” (articolo 30).
L'articolo 31 "Accertamenti alcolemici e tossicologici", dice inoltre che "è vietato sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche...".
La conclusione dell'articolo 31 dice inoltre che "quando gli accertamenti qualitativi... abbiano dato esito positivo ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che lo sciatore si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool o di droghe, gli organi accertatori, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con gli strumenti e le procedure previste dall'articolo 379 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.445".
L’articolo 379 del decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n.495 (Codice della Strada) disciplina i controlli per chi venga trovato alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza. La legge stabilisce che il limite massimo di alcool nel sangue debba essere di 0,5 grammi/litro, limite oltre il quale si viene definiti in stato di ebbrezza e quindi soggetti a provvedimenti sanzionatori. Se il tasso è oltre gli 0,8 grammi/litro la violazione diventa reato.
NON FARTI COGLIERE IMPREPARATO !
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